1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate:
a) all'esercizio del controllo periodico dei livelli di sicurezza, in modo da garantire l'incolumità delle persone, siano esse operatori o utenti, nei sistemi di trasporto, in particolare in quelli relativi alle merci pericolose;
b) alla predisposizione di una strategia della prevenzione che riduca il rischio di eventi calamitosi o comunque dannosi per il territorio e per l'ambiente, siano essi di origine naturale o indotti dall'intervento dell'uomo;
c) alla promozione dell'innovazione tecnologica finalizzata all'accrescimento dei livelli di sicurezza, sia nei sistemi di trasporto sia negli strumenti di monitoraggio e di controllo;
d) alla comunicazione e all'informazione rivolta agli addetti al trasporto e ai soggetti comunque interessati.